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Obbligo RC professionale per fronteggiare le responsabilità per la procedura del Superbonus 110%:

La procedura per la richiesta del superbonus del 100% è alquanto complessa e richiede l’intervento, oltre che delle imprese che effettuano materialmente i lavori, di una serie di soggetti che, a vario livello, sono chiamati a pres

tare la propria qualificata opera professionale. Infatti, un passaggio fondamentale per far sì che tutta la procedura vada a buon fine è il rilascio delle varie attestazioni da parte dei tecnici qualificati, oltre che, al rilascio del visto di conformità da parte degli intermediari. Ma quanto costa tutto ciò, in termini non solo di responsabilità ma anche economici, a chi è chiamato a prestare la propria opera?

Che la strada per beneficiare del superbonus del 110% fosse lunga, tortuosa e piena di insidie si era già capito leggendo la norma (art. 119 D.L. n. 34/2020).

La conferma si è avuta con l’emanazione dei vari provvedimenti attuativi (decreti del MISE e provvedimento dell’Agenzia delle entrate) che, dettando le regole te


cnico-operative hanno svelato pienamente la realtà di una agevolazione che è davvero complessa da ottenere.

Per evitare che si incorra in situazioni tali da configurare grossi danni a livello patrimoniale e, considerato che gli importi dei lavori possono essere anche molto alti, con conseguente e proporzionale richiesta di risarcimento danni a carico del professionista che abbia sbagliato, il Legislatore ha inserito una disposizione di “garanzia” e tutela delle parti in gioco.

Infatti, viene esplicitamente disposto che i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile Professionale, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Si ricorda, infine, che i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono, per legge, stipulare una polizza assicurativa PC professionale (art. 22 D.Lgs. n. 164/1999). Tale polizza:

- deve garantire i rischi derivanti dall'apposizione del visto di conformità;



- avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;

- prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente , non includendo franchigie o scoperti;

- prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.


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